Entro il 30 aprile il Modello TR del 1° trimestre 2019
Scade il 30 aprile 2019 il termine di trasmissione telematica del Modello TR – istanza per la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale -, relativo al primo trimestre 2019.
L’istanza può essere presentata dai contribuenti che rispettino una delle condizioni prefissate dall’articolo 30 comma 3 del D.P.R. 633/72, sempre che il credito maturato nel trimestre di riferimento sia di importo superiore a € 2.582,28. Non potrà essere compresa nella richiesta di rimborso o compensazione l’eventuale credito maturato nell’anno 2018 e riportato IVA su IVA.
I nuovi modelli da utilizzarsi per il primo trimestre 2019
La modulistica ed il tracciato telematico del Modello TR sono stati aggiornati con provvedimento Agenzia delle Entrate n. 64421/2019. La nuova modulistica dovrà essere utilizzata a partire dal modello TR relativo al I trimestre 2019. Le modifiche riguardano la disciplina dei gruppi IVA, prevedendo, nel caso di presentazione da parte di tale particolare soggetto, regole specifiche di compilazione (mentre per i casi diversi dal Gruppo IVA non sussistono novità in merito alle informazioni richieste).
Nel caso di Modello TR relativo a Gruppo IVA, nel frontespizio i campi dedicati ai ‘Dati del Contribuente’ dovranno esporre i dati del Gruppo (partita IVA, denominazione e codice attività, nonché codice natura “61”), mentre nei campi relativi al ‘Dichiarante diverso dal contribuente’ si dovrà indicare i dati della persona che sottoscrive l’istanza (se si tratta del rappresentante del gruppo, il codice sarà “1”).
Per la richiesta di rimborso o compensazione della liquidazione IVA di gruppo, l’istanza sarà presentata dalla società controllante, allegando al TR un modulo (quadri TA, TB, TC e TD) per ciascuna società partecipante che dimostri di rispettare i requisiti per il rimborso o la compensazione di cui all’art. 30 c. 3 DPR 633/72.
L’importo richiesto a rimborso o compensazione non dovrà essere indicato nei moduli compilati con riferimento ai dati delle singole società partecipanti (rigo TD6 o TD7), poiché sarà il quadro TE ad evidenziare la situazione complessiva del Gruppo. In tale quadro, infatti, dovrà essere riportato per ciascuna società del Gruppo il numero di partita IVA, il requisito soddisfatto ai fini del rimborso o della compensazione ed eventualmente il codice corrispondente alla possibilità di accedere al rimborso di via prioritaria. L’importo complessivo richiesto a rimborso da parte del Gruppo IVA dovrà essere indicato nel rigo TE50, mentre al rigo TE51 si dovrà indicare l’importo chiesto in compensazione.
I requisiti da rispettare
Come si è detto, la modulistica è variata per poter consentire la gestione del Gruppo IVA, mentre non sono cambiati i requisiti da rispettare affinché sia possibile richiedere il rimborso o la compensazione in F24 ‘orizzontale’ (ovvero con tributi di altra natura) del credito maturato nel trimestre:
Aliquota media (art. 30, comma 3, lett. a): aliquota media sugli acquisti aliquota media sulle vendite maggiorata del 10%. Dal conteggio devono essere esclusi sia gli acquisti che le cessioni di beni ammortizzabili, mentre devono essere considerate le operazioni in regime di split payment ed in reverse charge.
Operazioni non imponibili (art. 30, comma 3, lett. b): effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, nonché le altre operazioni non imponibili, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo.
Acquisto di beni ammortizzabili (art. 30, comma 3, lett. c), con le limitazioni previste dall’art. 38-bis, secondo comma: effettuazione di acquisti di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili registrate nel periodo. Può essere richiesto il rimborso o l’utilizzo in compensazione della sola imposta relativa agli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. Si ricorda che i canoni di leasing non devono essere considerati alla voce “beni strumentali” (Risoluzione 392/E/2007);
Soggetti non residenti (art. 30, comma 3, lett. e) che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato. Tali soggetti possono richiedere il rimborso o la compensazione del credito semplicemente per il loro ‘status’, senza dover rispettare ulteriori condizioni.
Operazioni non soggette (art. 40, comma 3, lett. d): effettuazione di prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis), nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato per un importo superiore al 50% del totale delle operazioni effettuate.
Il visto di conformità nel caso di richiesta in compensazione
Ai sensi del D.L. 50/2017, il modello TR che esponga un credito richiesto in compensazione di importo superiore a 5.000 euro dovrà essere corredato da visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo societario. Si ricorda che, nel caso del TR, non rileva l’importo effettivamente compensato, bensì la cifra assoluta della quale si richiede la possibilità di procedere in compensazione.
La soglia di 5.000 euro è annuale, pertanto, posto che si tratta del primo trimestre dell’anno, sotto tale somma il TR del I trimestre 2019 può essere sprovvisto di visto. Tuttavia occorrerà ricordare, in sede di presentazione di ulteriori modelli TR 2019 (II e/o III trimestre), che per il computo della soglia rileverà anche l’importo richiesto in compensazione nel primo trimestre, anche laddove legittimamente sprovvisto di visto.
Il visto di conformità nel caso di richiesta a rimborso
Nel caso di richiesta a rimborso fino alla soglia annuale di 30 mila euro non è necessario visto di conformità, e nemmeno prestare garanzia.
Oltre 30 mila euro si rende necessaria la garanzia, a meno che il TR non sia provvisto di visto e corredato dalla specifica dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali.
Sussistono, infine, i casi che prevedono sempre e comunque la prestazione di garanzia. È il caso che si verifica quanto vengono richiesti a rimborso crediti superiori a 30 mila euro, nei casi considerati come a rischio, ovvero:
attività esercitata da meno di due anni (escluse le start-up innovative);
soggetti cui, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento e rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro, al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro, e all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
modello TR privo di visto di conformità (o sottoscrizione dell’organo di controllo societario) o privo della richiesta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Anche nel caso del TR a rimborso, la soglia – in questo caso pari a 30.000 euro – è da considerarsi su base annuale.
Da quando è possibile compensare il credito da TR
Per poter compensare il credito richiesto in compensazione con modello TR, è necessario:
trasmettere telematicamente l’istanza;
attendere il decimo giorno successivo alla data di ricevuta dell’istanza stessa da parte delle Entrate.
Fonte: FiscalFocus
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