Niente tasso, cartella ko

Niente tasso, cartella ko

Nullità della cartella esattoriale per mancata indicazione del tasso applicato sull’ammontare degli interessi. La Cassazione con ordinanza 31270/2018 afferma il principio, secondo cui si qualifica come vizio insanabile di motivazione della cartella esattoriale, ai sensi dell’art. 3, legge 241/90 e art. 7, legge 212/2000, qualora nel provvedimento esattivo non vengono specificati i calcoli sulle imposte da cui ne deriva l’ammontare complessivo degli interessi. Il processo nasceva dalla notifica della cartella di pagamento, riportante l’iscrizione a ruolo «di interessi di sospensione per il periodo 14/6/2003 all’8/8/2007, a seguito di revoca della sospensione». Il ricorrente sosteneva «che l’atto impugnato non era sufficientemente motivato, perché in esso non vi era cenno (…) al criterio di calcolo eseguito per la quantificazione degli interessi». Nel primo grado di giudizio, svoltosi innanzi alla Ctp di Lecco, il contribuente risultava soccombente, ma nel successivo gravame, la Ctr della Lombardia (con sentenza 122/2010) annullava la cartella di pagamento per vizio di motivazione. La Cassazione, rigettando il ricorso presentato dall’ufficio, confermava la sentenza di secondo grado, precisando ulteriormente che «la cartella di pagamento, ove non preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile», alla luce della citata normativa, nonché di una consolidata giurisprudenza (Cass. 26330/09, 9799/17). In altri termini, anche la cartella esattoriale, sotto il profilo dell’ammontare degli interessi, deve essere munita dei «presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che avevano determinato l’iscrizione a ruolo», dunque in assenza di «specificazione del tasso applicato e delle somme sui quali essi erano stati calcolati», il provvedimento deve essere dichiarato nullo. In conclusione, «la genericità di tali indicazioni non consentiva alla società di verificare la fondatezza, sia nell’anche nel quantum, della pretesa impositiva e dunque di esercitare pienamente, rispetto ad essa, il proprio diritto di difesa».

Fonte:ItaliaOggi

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