Requisiti fissi fino al 2026 per lavori notturni o faticosi
Dal 2017 i lavoratori che svolgono mansioni particolarmente faticose e pesanti non subiscono l’incremento dei requisiti pensionistici legato all’aumento della speranza di vita, così come previsto dall’articolo 1, comma 206, della legge 232/2016. Pertanto i requisiti di accesso rimarranno gli stessi fino al 31 dicembre 2026. Nel dettaglio sono richiesti 61 anni e sette mesi con almeno 35 anni di contributi, a condizione che la somma raggiunga quota 97,6 considerando a tal fine anche le frazioni di età anagrafica e contributiva. Tale quota si applica anche a chi ha lavorato di notte per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno, nonché ai lavoratori che effettuano attività notturna per l’intero anno lavorativo, ai lavoratori addetti alla “linea catena” e ai conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Nel caso in cui venga utilizzata contribuzione accreditata anche presso la gestione dei lavoratori autonomi la quota sale a 98,6 con almeno 62 anni e sette mesi di età. Qualora il numero delle notti risulti compreso tra 72 e 77 le quote salgono rispettivamente a 98,6 e 99,6. Se le notti sono 64 e 71, le quote si innalzano a 99,6 e 100,6. La mansione usurante deve essere stata svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. L’accesso alla pensione rimane subordinato al rilascio della certificazione da parte dell’Inps. Gli interessati devono produrre la domanda di accertamento del possesso dei requisiti entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti stessi. Dal 2017 è stata disposta l’abrogazione della finestra mobile di 12/18 mesi dalla maturazione del requisito. Pertanto, per i lavoratori dipendenti, l’accesso alla pensione è possibile dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell’attività lavorativa, a condizione che l’Inps abbia certificato positivamente la posizione previdenziale. Qualora le domande di riconoscimento del beneficio vengano presentate oltre il termine, la decorrenza del trattamento pensionistico viene differita di un mese, per un ritardo inferiore o pari a un mese. Il differimento è di due mesi se il ritardo è superiore a un mese ma inferiore a tre. Diversamente, il differimento è di tre mesi. Per il personale del comparto scuola e Afam che ha uscite fisse rispettivamente al 1° settembre e 1° novembre di ciascun anno, il ritardo nella presentazione della domanda comporta il posticipo della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo.
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