Liquidazione Iva in scadenza domani. Nessuna sanzione per le correzioni
Scade domani, 10 aprile, il termine per trasmettere la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2018; la scadenza originaria del 28 febbraio è stata infatti prorogata dal Dpcm 27 febbraio 2019. L’adempimento consiste nel trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni periodiche Iva, siano esse a credito o a debito. Il modello da usare è quello pubblicato sul sito dell’agenzia delle Entrate e si compone di frontespizio e quadro VP. L’obbligo riguarda tutti i soggetti passivi Iva, con la sola esclusione dei contribuenti esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche e dall’invio della dichiarazione annuale (soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti, imprese agricole in regime di esonero). La comunicazione ha una cadenza trimestrale e, a regime, il termine per l’invio è l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con eccezione del secondo trimestre, la cui scadenza è il 16 settembre in luogo del 31 agosto. Tuttavia, il decreto ministeriale che ha previsto la proroga del termine di invio dello spesometro e dell’esterometro, ha anche previsto lo spostamento del termine per trasmettere le comunicazioni delle liquidazioni.
La proroga è stata, però, annunciata un giorno prima rispetto alla scadenza del 28 febbraio; pertanto, è possibile che molti contribuenti abbiano già provveduto a trasmettere la comunicazione entro la scadenza prevista a regime. Si ricorda che, in questo caso, è possibile procedere all’invio di una comunicazione correttiva, senza bisogno di pagare sanzione, trattandosi di un invio entro i termini. Come precisato anche nelle istruzioni al modello di comunicazione, l’ultima inviata sostituisce la precedente. Si ricorda che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro. La sanzione è ridotta alla metà se la correzione avviene nei primi quindici giorni. Sulla sanzione, inoltre, si applica il ravvedimento operoso. Le correzioni possono essere effettuate direttamente in dichiarazione annuale, compilando il quadro VH, senza bisogno di presentare nuovamente la comunicazione (risoluzione n. 104/E/2017). Bisogna ricorda, infine, che il 10 aprile scade anche il termine per la comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo: in particolare, entro questa data i soggetti che effettuano la liquidazione Iva con periodicità mensile devono comunicare i corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nell’anno 2018 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi Ue ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro. I soggetti che, invece, liquidano l’Iva trimestralmente hanno tempo fino al 20 aprile per trasmettere questa comunicazione.
Fonte: IlSole24ore
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