Congedo straordinario nuove istruzioni INPS

Congedo straordinario nuove istruzioni INPS

Con la circolare 49 del 5 aprile 2019 l’INPS fornisce i chiarimenti e le istruzioni applicative  in tema di congedo straordinario per l’assistenza a familiari con disabilità grave  a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018 che ha  giudicato incostituzionale  il diniego di  utilizzo ai figli non conviventi al momento della richiesta di congedo  ex articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

La  Corte afferma infatti che il requisito della convivenza  dei destinatari del congedo, non puo essere considerato  un criterio unico e indefettibile quindi va consentito l’accesso al beneficio anche al figlio che intenda convivere successivamente con il genitore .

La circolare  chiarisce i  requisiti e le condizioni (priorità) necessarie per l’utilizzo del congedo straordinario :

Obbligo di convivenza con il disabile per tutto il periodo di fruizione del congedo;

Il beneficio potrà essere accordato solo in caso di mancanza, decesso o impossibilità, per la presenza di patologie invalidanti, di tutti gli altri familiari già conviventi  legittimati a chiedere il congedo, nell’ordine previsto dalla legge : coniuge (o parte dell’unione civile) ; padre o la madre ;  figli conviventi, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, un parente o affine entro il terzo grado convivente . Solo in assenza di queste figure   ha accesso uno dei figli non ancora conviventi

Il  figlio non convivente deve  dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare entro l’inizio del periodo di congedo e a conservarla , come detta per tutta la durata dello stesso.

La nuova disciplina si applica retroattivamente solo ai casi ancora aperti per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o alla data della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (7 dicembre 2018) non fosse già scaduto il termine prescrizionale .

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