Certificazione Unica 2019: consegna entro lunedì 1 aprile 2019
Entro lunedì 1°aprile 2019 i sostituti d’imposta devono provvedere alla consegna diretta, o tramite invio postale, della Certificazione unica (Cu 2019), contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2018.
Il 15 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 10664/2019, ha pubblicato il nuovo modello di Certificazione Unica che, come noto, si presenta in duplice veste:
la Certificazione Unica Sintetica, ossia una versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore autonomo, collaboratore occasionale, ecc.) a cura del datore di lavoro entro il 31.3.2019 oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
la Certificazione Unica Ordinaria, ossia la versione implementata della certificazione, che deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrare entro il 7 marzo 2019, in via telematica.
Si ricorda che sono tenuti all’invio della Certificazione Unica 2019 coloro che nel 2018:
hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, DPR n. 600/73, dell’art. 33 comma 4 del D.p.r. 42/1998, dell’art. 21 comma 15 della L. 449/1997, dell’art. 11 della L. 413/1991;
hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi assicurativi dovuti all’INAIL.
La CU 2019 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).
Attenzione: le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata possono essere trasmesse entro il 31.10.2019 (termine di presentazione del Mod. 770).
Pertanto, dato che il 31.3.2019 cade di domenica, entro lunedì 1° aprile 2019 i sostituti d’imposta devono consegnare la Certificazione Unica Sintetica relativamente all’anno 2018 ai percipienti, in duplice copia, anche in formato elettronico.
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