Bonus formazione 4.0: l’invio del contratto non incide sulla data di inizio dell’agevolazione

Bonus formazione 4.0: l’invio del contratto non incide sulla data di inizio dell’agevolazione

L’invio dei contratti all’ispettorato del lavoro competente con l’impegno a investire nella “formazione 4.0” dei dipendenti costituisce una condizione di ammissibilità al credito d’imposta, ma non è idoneo a incidere sull’individuazione del termine a partire dal quale decorre l’agevolazione. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate che ha specificato come il bonus in esame spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l’intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d’imposta di riferimento.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 79 del 20 marzo 2019 riguardante la determinazione del credito d’imposta formazione 4.0.

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto un incentivo fiscale automatico, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti effettuati dalle imprese, ai fini della formazione del personale dipendente, nelle materie aventi ad oggetto le “tecnologie abilitanti”, cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.

Ciò che importa è che le attività di formazione oggetto dell’agevolazione devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud o fog computing, cyber security e sistemi cyber-fisici.

La legge di Bilancio 2019 ha esteso l’ambito temporale di riferimento dell’agevolazione, prevedendo che il credito d’imposta formazione 4.0 si applichi anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

La disciplina del credito d’imposta richiede che l’impresa assuma espressamente l’impegno a investire nella “formazione 4.0” dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Tra l’altro occorre che l’impresa autocertifichi i risultati prodotti dall’investimento in attività formative ammissibili al credito d’imposta, attraverso il rilascio ai dipendenti di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che, oltre all’effettiva partecipazione degli stessi alle attività formative, dia evidenza dell’apprendimento o del consolidamento delle conoscenze e delle competenze 4.0 e dei relativi ambiti aziendali di applicazione.

Con riferimento al termine di deposito dei contratti presso l’ispettorato del lavoro, può essere effettuato utilizzando la modalità telematica anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la fine del periodo d’imposta di riferimento.

Ne consegue che l’invio dei contratti all’ispettorato del lavoro competente costituisce una condizione di ammissibilità al beneficio, ma non è idoneo a incidere sull’individuazione del termine a partire dal quale decorre l’agevolazione.

Conseguentemente, il credito d’imposta in esame spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l’intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d’imposta di riferimento.

Fonte: http://www.ipsoa.it

 

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