Presentazioni tardive entro 15 giorni
Le violazioni in materia di comunicazione delle liquidazioni periodiche sono sanzionate dall’art. 11, comma 2-ter, del dlgs n. 471/97 e possono essere regolarizzate secondo le disposizioni generali sul ravvedimento operoso, contenute nell’art. 13 del dlgs n. 472/97.
A tal fine, occorre rimuovere l’irregolarità e pagare la sanzione, ridotta nella misura prevista dal comma 1 del predetto articolo, variabile in funzione del tempo trascorso tra la commissione e la regolarizzazione della violazione. Dettagliate istruzioni sono contenute nella risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017 dell’Agenzia delle entrate, con la quale è stato chiarito che se la comunicazione è presentata (o rettificata) entro 15 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione minima da assumere a base per il calcolo delle riduzioni da ravvedimento è di 250 euro, altrimenti è di 500 euro.
La risoluzione ha inoltre chiarito che, in sede di ravvedimento, è necessario inviare la comunicazione soltanto se la regolarizzazione avviene prima della presentazione della dichiarazione annuale. L’invio non è invece necessario qualora la regolarizzazione avvenga direttamente con la dichiarazione annuale, attraverso la compilazione del quadro VH: in tal caso, quindi, il ravvedimento si perfeziona con il solo pagamento della sanzione ridotta. Infi ne, qualora la regolarizzazione dei dati contenuti nelle comunicazioni non sia stata effettuata neppure in sede di dichiarazione annuale, potrà effettuarsi esclusivamente mediante presentazione di una dichiarazione integrativa; in questa ipotesi, puntualizza la risoluzione, oltre alla sanzione per la violazione dell’art. 21-bis del dl n. 193/2016, si rende dovuta quella dell’art. 5 del dlgs n. 471/97 (infedeltà della dichiarazione).
Inesattezze formali. L’invio della comunicazione rettificativa, come precisato anche nelle istruzioni, è possibile soltanto prima della presentazione della dichiarazione annuale; successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione. Poiché però il quadro VH della dichiarazione, concernente le «variazioni delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche», prevede solo l’indicazione dell’esito della liquidazione (credito o debito), si deve ritenere che eventuali inesattezze delle comunicazioni che non abbiano influenzato l’esito della liquidazione (ossia qualsiasi errore riguardante la quantificazione delle operazioni attive o di quelle passive senza rilevanza sull’imposta), potranno essere regolarizzate semplicemente indicando l’importo corretto nei pertinenti righi dei quadri VE, VF e VJ. In questo caso, peraltro, l’irregolarità commessa nella compilazione della liquidazione periodica e sanata in sede di dichiarazione annuale non dovrebbe essere sanzionabile, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000 e dell’art. 6, comma 5-bis, del dlgs n. 472/97, traducendosi in una violazione meramente formale che non arreca alcun danno né pregiudizio all’erario, giacché non incide sulla determinazione dell’imponibile o dell’imposta né sul versamento del tributo e non pregiudica l’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria.
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