Definizione agevolata liti: possibile compilare e trasmettere online la domanda

Definizione agevolata liti: possibile compilare e trasmettere online la domanda

E’ possibile inviare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie. Ad annunciare la  messa a disposizione sul sito internet delle Entrate del servizio che consente di compilare e trasmettere online, entro il 31 maggio 2019, l’istanza per chiudere le liti fiscali pendenti, è la stessa amministrazione tramite un comunicato stampa.

Si ricorda che in base a quanto previsto nella manovra 2019, la definizione agevolata è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Attenzione va prestata al fatto che restano escluse le liti aventi ad oggetto atti di mera liquidazione e riscossione, quelle di valore indeterminabile, nonché quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi.

In base a quanto previsto dalla norma, entro il 31 maggio 2019 i contribuenti interessati devono trasmettere la domanda e pagare l’intero importo agevolato, o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Per usufruire della definizione agevolata il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria.

Per inviare la domanda è sufficiente:

  • accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline;
  • entrate nella sezione “Servizi per > Richiedere”;
  • utilizzare la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti – art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e comma 3, Dl n. 119/2018” per la compilazione e la trasmissione.

Ovviamente la presentazione della domanda può avvenire anche tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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