Anche REDDITI PF si adegua alle unioni civili

Anche REDDITI PF si adegua alle unioni civili

L’Agenzia delle Entrate è tornata ieri sul modello e le istruzioni di REDDITI PF 2017, apportando alcune modifiche con il provvedimento n. 72741.

Per quanto riguarda il modello, viene inserito il rigo RX5 “Imposta sostitutiva premi di risultato”.

Per quanto riguarda, invece, le istruzioni (fascicolo 1), come già fatto per il 730/2017, il provvedimento di ieri aggiunge, nel paragrafo dedicato alle ultime novità del modello REDDITI PF, la precisazione che, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20 della L. 76/2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Una modifica riguarda anche il paragrafo “Termine di versamento da parte degli eredi”. Nelle istruzioni aggiornate si legge che per le persone decedute nel 2016 o entro il 28 febbraio 2017 (nella precedente versione vi era scritto 16 febbraio) i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2017.

Infine, il provvedimento “corregge”, nelle istruzioni – fascicolo 2, anche l’esempio che riguarda la compilazione del quadro RW e nello specifico i righi da RW1 a RW5 e la colonna 11. Ora si legge: “Quando il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è inferiore a 5.000 euro, l’imposta non è dovuta. In ogni caso il contribuente dovrà compilare il quadro RW ai fini dei soli obblighi di monitoraggio qualora i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero abbiano un valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta superiore a 15.000 euro” (nella precedente versione delle istruzioni quest’ultimo importo era di 10.000 euro).

Fonte: www.eutekne.info

Condividi questo post

Lascia un commento


Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza online.
Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o visualizzazione di media.
Premendo il tasto Accetto si acconsente all'uso dei cookie.
Per saperne di più consulta la nostra informativa sull’uso dei cookie o il nostro Centro Privacy per il trattamento dei dati.